04 Dicembre 2024
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codice civile

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le Disposizioni di attuazione
del c.c. dall´Art. 61 al 72

Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo´ essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento e´ deliberato dall´assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell´articolo 1136 del codice, o e disposto dall´autorita´ giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell´edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62
La disposizione del primo comma dell´articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall´articolo 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall´assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell´articolo 1136 del codice stesso.

Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall´assemblea, l´amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo´ ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e´ tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l´escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l´amministratore puo´ sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e´ obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all´anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unita´ immobiliari resta obbligato solidalmente con l´avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e´ trasmessa all´amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto

NB: testo così modificato dalla legge di riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012 , n. 220 in vigore dal 18 giugno 2013)
Il testo precedente alla riforma era il seguente:
Art. 63 - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall´assemblea , l´amministratore puo´ ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione .
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all´anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l´amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l´autorizzazione, puo´ sospendere al condomino moroso l´utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

Art. 64
Sulla revoca dell´amministratore, nei casi indicati dall´undicesimo comma dell´articolo 1129 e dal quarto comma dell´articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l´amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale puo´ essere proposto reclamo alla corte d´appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione
NB: testo così modificato dalla legge di riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012 , n. 220 in vigore dal 18 giugno 2013)
Il testo precedente alla riforma era il seguente:
Sulla revoca dell´amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell´articolo 1129 e dall´ultimo comma dell´articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l´amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale puo´ essere proposto reclamo alla corte d´appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.


Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio puo´ richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell´articolo 80 del Codice di Procedura Civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l´assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

Art. 66
L´assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall´articolo 1135 del codice, puo´ essere convocata in via straordinaria dall´amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e´ fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell´edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell´amministratore, l´assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo´ essere convocata a iniziativa di ciascun condo´mino.
L´avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell´ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l´adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l´indicazione del luogo e dell´ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e´ annullabile ai sensi dell´articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche´ non ritualmente convocati. L´assemblea in seconda convocazione non puo´ tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L´amministratore ha facolta´ di fissare piu´ riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell´assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell´assemblea validamente costituitasi.

Art. 67
Ogni condomino puo´ intervenire all´assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.
Se i condomini sono piu´ di venti, il delegato non puo´ rappresentare piu´ di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un´unita´ immobiliare appartenga in proprieta´ indivisa a piu´ persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell´assemblea, che e´ designato dai comproprietari interessati a norma dell´articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all´articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente piu´ di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all´articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all´assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu´ condominii e per la nomina dell´amministratore.
In mancanza, ciascun partecipante puo´ chiedere che l´autorita´ giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l´autorita´ giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia´ nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.
La diffida ed il ricorso all´autorita´ giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell´amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all´amministratore di ciascun condominio l´ordine del giorno e le decisioni assunte dall´assemblea dei rappresentanti dei condominii. L´amministratore riferisce in assemblea.
All´amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L´usufruttuario di un piano o porzione di piano dell´edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all´ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l´usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all´articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice.
In tutti questi casi l´avviso di convocazione deve essere comunicato sia all´usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l´usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all´amministrazione condominiale.

Art. 68
Ove non precisato dal titolo ai sensi dell´articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita´ immobiliare e´ espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell´accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita´ immobiliare.

Art. 69
I valori proporzionali delle singole unita´ immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all´articolo 68 possono essere rettificati o modificati all´unanimita´. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell´interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall´articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell´edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita´ immobiliari, e´ alterato per piu´ di un quinto il valore proporzionale dell´unita´ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e´ sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell´articolo 68, puo´ essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell´amministratore. Questi e´ tenuto a darne senza indugio notizia all´assemblea dei condomini.
L´amministratore che non adempie a quest´obbligo puo´ essere revocato ed e´ tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio puo´ essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e´ devoluta al fondo di cui l´amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art. 71
Il registro indicato dal 4° comma dell´articolo 1129 e dal 3° comma dell´articolo 1138 del codice e´ tenuto presso l´associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Art. 71 bis
Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell´elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita´ di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l´amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio anche societa´ di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa´ presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall´incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo´ convocare senza formalita´ l´assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita´ di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell´arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e´ consentito lo svolgimento dell´attivita´ di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l´obbligo di formazione periodica.

Art. 71-ter.
Su richiesta dell´assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell´articolo 1136 del codice, l´amministratore e´ tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l´attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-quater
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell´articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall´errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l´attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita´, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e´ situato.
Al procedimento e´ legittimato a partecipare l´amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all´articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall´assemblea con la maggioranza di cui all´articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all´articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita´ per l´amministratore di munirsi della delibera assembleare.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.


+ Art. 155 e 156

Art. 155
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III - Disposizioni relative al Libro III Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell´ultimo comma dell´art. 1138 del codice e nell´art. 72 di queste disposizioni.

Art. 156
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III - Disposizioni relative al Libro III I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.


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