Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori
28-11-2009 - News Generiche
INFOCOND Servizio di informazione
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009: "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 hanno da 2 a 5 anni - a seconda dell´età dell´impianto (rif. art.2) - per essere sottoposti a una verifica straordinaria "finalizzata alla realizzazione di un´analisi delle situazioni di rischio presenti nell´impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)".
A seguito dell´esito della verifica straordinaria, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi entro 5 o 10 anni - in funzione della tipologia di rischio (rif. art.3) - dalla data della verifica citata.
All´articolo 2 cita "in occasione della prima verifica ordinaria "che sarà l´occasione per concordare con l´organismo notificato, l´analisi dei rischi.
Le tempistiche sono state scaglionate in base alla data di collaudo (messa in esercizio):
•entro due anni per quelli installati (collaudati...) entro il 15/11/1964,
•entro tre anni per quelli installati (collaudati...) entro il 24/10/1979;
•entro quattro anni per quelli installati (collaudati...) entro il 09/04/1991;
•entro cinque anni per quelli installati (collaudati...) entro il 24/6/1999
Sarà da approfondire l´art.6, dal titolo "Adeguamenti specifici":
"I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all´art. 3, comma 3:
- misure per assicurare l´accessibilità ai disabili;
- misure contro gli atti vandalici;
- misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d´incendio,
non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell´ambiente in cui l´impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare".
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009: "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 hanno da 2 a 5 anni - a seconda dell´età dell´impianto (rif. art.2) - per essere sottoposti a una verifica straordinaria "finalizzata alla realizzazione di un´analisi delle situazioni di rischio presenti nell´impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)".
A seguito dell´esito della verifica straordinaria, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi entro 5 o 10 anni - in funzione della tipologia di rischio (rif. art.3) - dalla data della verifica citata.
All´articolo 2 cita "in occasione della prima verifica ordinaria "che sarà l´occasione per concordare con l´organismo notificato, l´analisi dei rischi.
Le tempistiche sono state scaglionate in base alla data di collaudo (messa in esercizio):
•entro due anni per quelli installati (collaudati...) entro il 15/11/1964,
•entro tre anni per quelli installati (collaudati...) entro il 24/10/1979;
•entro quattro anni per quelli installati (collaudati...) entro il 09/04/1991;
•entro cinque anni per quelli installati (collaudati...) entro il 24/6/1999
Sarà da approfondire l´art.6, dal titolo "Adeguamenti specifici":
"I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all´art. 3, comma 3:
- misure per assicurare l´accessibilità ai disabili;
- misure contro gli atti vandalici;
- misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d´incendio,
non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell´ambiente in cui l´impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare".